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NOTIFICA PCN

La notifica PCN (Poison Centres Notification Format) è il nuovo standard di trasmissione per la notifica delle miscele pericolose, basato su XML e compatibile con IUCLID.

Ai sensi del Regolamento CLP le aziende che immettono miscele pericolose sul mercato hanno l’obbligo di trasmettere determinate informazioni agli organismi nazionali competenti, affinché i Centri Antiveleno possano fornire rapidamente consulenza medica in caso di emergenza.

Il nuovo Regolamento (UE) 542/2017, che modifica l’Allegato VIII del Regolamento CLP, ha armonizzato le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all’articolo 45, con riguardo al formato e al contenuto.

AMBITO DI APPLICAZIONE

L’obbligo riguarda tutte le miscele immesse sul mercato UE e classificate pericolose per la salute e/o per pericoli fisici, ad esclusione di quelle classificate esclusivamente pericolose per l’ambiente.

CHI DEVE EFFETTUARE UNA NOTIFICA?

I soggetti obbligati sono gli importatori e gli utilizzatori a valle che nell’esercizio delle attività industriali e professionali immettono sul mercato miscele pericolose per la salute e/o per pericoli fisici.

I distributori (rietichettatori e rivenditori) fanno parte dei soggetti eventualmente obbligati (Art. 4(10) CLP).

INFORMAZIONI RICHIESTE

La stessa serie di informazioni è richiesta da tutti gli Stati membri in cui la miscela è immessa sul mercato.

  • Dati di contatto: nome, indirizzo completo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica dell’importatore o dell’utilizzatore a valle che trasmette la notifica.
  • Denominazione commerciale o nomi della miscela: compresi se del caso marchi e varianti denominative così come figurano in etichetta.
  • Tipo e dimensioni degli imballaggi: imballaggi utilizzati per immettere la miscela sul mercato a uso dei consumatori o per uso professionale.
  • Categoria di prodotto: la categoria conformemente al sistema europeo armonizzato di categorizzazione dei prodotti (EuPCS), deve corrispondere al principale uso previsto del prodotto.
  • Identificatore unico di formula (UFI): il codice alfanumerico di 16 cifre ottenuto dal generatore di UFI deve essere riportato in etichetta e incluso nella notifica.
  • Informazioni sui pericoli: la classificazione dei pericoli fisici e per la salute umana della miscela, oltre che gli elementi dell’etichetta (pittogrammi di pericolo, avvertenze, indicazioni di pericolo, informazioni supplementari sui pericoli, consigli di prudenza).
  • Informazioni tossicologiche: comprendono i possibili modi in cui una persona potrenne essere esposta alla miscela, come inalazione, l’ingestione, il contatto con la pelle o con gli occhi.
  • Informazioni sulle proprietà fisico-chimiche: lo stato fisico, il colore e il pH della miscela.
  • Informazioni complete sulla composizione della miscela: comprendono tutti i componenti, le relative concentrazioni nella miscela e la classificazione. I componenti possono essere sostanze o miscele in miscele (MiM).

QUANDO DIVENTA APPLICABILE L’OBBLIGO DI NOTIFICA?

Il 31 Dicembre 2024 si concluderà il periodo transitorio che ha consentito a molte aziende di fare affidamento sulle notifiche inviate all’Istituto Superiore di Sanità con il vecchio formato.

Dal 1° Gennaio 2025 tutte le miscele soggette all’obbligo dovranno avere una notifica valida in formato PCN prima di essere immesse sul mercato. In questa data verranno completamente abbandonate le notifiche a livello nazionale.


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