Emergenza da Covid-19
AZIONE IGIENIZZANTE E DISINFETTANTE:
DIVERSE NORMATIVE A CONFRONTO
DETERGENTI – COSMETICI – BIOCIDI/PRESIDI – AUSIALIARI:
Quale normativa applicare?
L’ambito normativo applicabile alla produzione e messa in commercio di miscele a base detergente/igienizzante può variare notevolmente in base al target di utilizzo e alla funzione primaria attribuita al prodotto stesso. A seguire proveremo a dare delle linee di demarcazione alle varie tipologie.
DETERGENTI
Ai sensi del regolamento 648/2004 e ss.mm. si definisce DETERGENTE: qualsiasi sostanza o preparato contenente saponi e/o altri tensioattivi destinato ad attività di lavaggio e pulizia. I detergenti possono essere in qualsiasi forma (liquido, polvere, pasta, barre, pani, pezzi e soggetti ottenuti a stampo ecc.) ed essere commercializzati e utilizzati a livello domestico, istituzionale, o industriale.
Ma anche: «preparazione ausiliaria per lavare» destinata all’ammollo (prelavaggio), al risciacquo o al candeggio di indumenti, biancheria da casa ecc.;
In quest’ottica un detergente può anche avere un’azione igienizzante di tipo “meccanico” (rimozione meccanica dello sporco). A questo proposito, risulta molto utile la Circolare del Ministero (Allegato I).
La produzione di detergenti è soggetta ad Autorizzazione Sanitaria (art. 8-9 D.Lgs. 21/2009)
Normative applicabili
– Regolamento 648/2004 e ss.mm.
– Decreto Legislativo 6 febbraio 2009, n.21
COSMETICI
Ai sensi del Regolamento 1223/2009 si definisce COSMETICO: qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei; In questo contesto qualsiasi preparazione detergente destinata alla cura dell’igiene personale, ricade in ambito cosmetico; e, anche in questo caso, il prodotto potrebbe avere un’azione secondaria igienizzante. Nel caso in cui, invece, l’azione igienizzante/disinfettante prevalga, siamo in presenza di un prodotto biocida. A questo proposito la Commissione Europea ha elaborato una Linea Guida per delimitare questi due ambiti (Allegato II). Vale la pena ricordare che ogniprodotto cosmetico necessita di notifica attraverso la presentazione di apposito dossier (PIF).
Normative applicabili
– Regolamento 1223/09
BIOCIDI/PRESIDI MEDICO CHIRURGICI
Qualsiasi prodotto immesso sul mercato con esplicito richiamo all’azione disinfettante (claim) è da considerarsi come rientrante nell’abito di applicazione del Regolamento 528/2012 (BPR). A livello italiano, qualora i principi attivi non siano stati già approvati per i PT necessari (PT1: biocidi usati per l’igiene umana ; PT2 : Prodotti usati per la disinfezione di superfici, materiali, attrezzature…), ma presenti nella lista di revisione, si applica la normativa sui Dispositivi medico Chirurgici (DPR 392/98),
eventualmente applicando le linee guida legate all’emergenza Covid-19 (Allegato III)
Normative applicabili
– Regolamento 528/2008.
– DPR 392/98
ALTRI PRODOTTI
Tutte le altre tipologie di miscele che non rientrano nelle categorie citate,non hanno necessità di autorizzazioni preventive ma devono rispettare i regolamenti generali sulle sostanze (REACH, applicabile anche ai detergenti e cosmetici) o preparati (CLP, applicabile anche ai detergenti e biocidi).
Prodotti a base alcolica:
Poiché molti dei prodotti disinfettanti raccomandati in questa emergenza da Covid-19 sono a base alcolica, si ricorda che l’etanolo è soggetto al DM 9/7/96 n. 524. A questo proposito riportiamo una circolare dell’Agenzia delle Dogane che modifica temporaneamente gli obblighi relativi a questo Decreto (Allegato IV) Vale la pena infine ricordare che è assolutamente vietata la messa in commercio di prodotti senza le dovute autorizzazioni.