Il Decreto Ministeriale del 10 marzo 1998 prevede che i lavoratori incaricati di svolgere la funzione di Addetti Antincendio debbano svolgere una formazione specifica correlata alla tipologia di attività e al livello di rischio di incendio delle stesse, nonché agli specifici compiti affidati ai lavoratori.

L’Art. 37 del D. Lgs. 81/08 introduce l’obbligo di aggiornamento periodico per i lavoratori incaricati dell’attività di “prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico”.

La durata dei corsi di aggiornamento per Addetti Antincendio è stabilita dalla Circolare n. 12653 del 23 febbraio 2011 del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

  • Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d’incendio basso: 2 ore;
  • Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d’incendio medio: 5 ore;
  • Aggiornamento addetto antincendio in attività a rischio d’incendio alto: 8 ore.

Ad oggi, non è ancora stato emanato uno specifico decreto che disciplini la periodicità di tale aggiornamento. Tuttavia, la prassi è di considerare il termine triennale della formazione, già indicato dal D.M. 388/2003 per quanto riguarda gli Addetti al Primo Soccorso e riportata dalla Circolare dei Vigili del Fuoco del Comando Regione Emilia-Romagna del 26 febbraio 2012.

Corso completo e corso di aggiornamento:

In programmazione:

I° Lezione: Mercoledì 15 Settembre 2021, dalle 14.30 alle 18.30