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Annullata la classificazione come cancerogeno del Biossido di Titanio

Con sentenza n. 190/2022 del 23 novembre 2022 è stato annullato dalla Corte europea di Giustizia il regolamento delegato n. 217 del 2020 (XIV ATP del regolamento CLP) per la parte riguardante l’etichettatura del biossido di Titanio come sostanza cancerogena.

La classificazione come sostanza cancerogena di categoria 2 riportante la frase H 351 (inalazione) per le polveri contenenti una quantità di particelle, con diametro inferiore o pari a 10 µm, ≥ 1%, era stata introdotta per il parere del CRV (Comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA).

La Corte di Giustizia ha evidenziato un errore nella valutazione dell’affidabilità e dell’accettabilità dello studio su cui si basava la classificazione ma soprattutto è stato rifiutato l’approccio di classificare una sostanza come cancerogena solo in base alla grandezza delle particelle e non per una proprietà intrinseca della sostanza.

Per vedere messe in atto le conseguenze pratiche di questa decisione si dovrà aspettare che il regolamento 2020/217 sia modificato per la parte inerente il Biossido di Titanio (sempre che non ci siano ricorsi) ma sicuramente ci troviamo di fronte ad un fatto inedito che avrà sicuramente delle conseguenze in giurisprudenza.

Comunicato stampa

Alleghiamo il comunicato stampa della Corte di Giustizia su cui è possibile trovare il link alla sentenza.