D&S - WS&E: Due aziende, un'unica entità per dare SOLUZIONI

CODICE UFI

Il Regolamento (UE) /2017/542 (che modifica l’allegato VIII del Regolamento CLP), introduce anche un nuovo elemento: il CODICE UFI (Unique Formula Identifier).

L’UFI è un codice alfanumerico di 16 caratteri (diviso in quattro blocchi, ciascuno separato da un trattino) che serve ad identificare in maniera univoca le miscele. Deve essere visibile, leggibile e indelebile, stampato sull’etichetta delle miscele per cui è obbligatoria la notifica; e se la miscela non ha un imballaggio l’UFI deve essere indicato nella sezione 1.1 della scheda di sicurezza.

Per generare l’UFI per una miscela sono necessari:

  • il numero di partita IVA dell’azienda (o il “company key”, chiave aziendale)
  • un numero di formulazione specifico per la miscela

Inserendo questi due numeri nello strumento online generatore di UFI dell’ECHA verrà fornito il codice UFI. Il numero di partita iva è un elemento chiave per garantire che l’UFI sia unico, in modo che non si verifichino sovrapposizioni tra UFI generati da aziende diverse.

QUANDO È RICHIESTO L’UFI?

Il codice UFI è richiesto per ogni prodotto per cui sia necessaria una notifica, e può essere condiviso tra più prodotti se la formula è comune. Ad esempio:

  • varianti di un codice prodotto (diversi formati per la stessa formula)
  • nomi diversi assegnati alla stessa formulazione

QUANDO VA MODIFICATO?

L’UFI deve essere modificato quando:

  • viene inserita una nuova sostanza nella composizione: se pericolosa in qualsiasi quantità, se non pericolosa al di sopra dell’1%.
  • viene eliminata dalla composizione una qualsiasi sostanza, con i limiti di cui sopra.
  • se la quantità di una sostanza già presente viene variata rispetto al range di presenza in formula dichiarato nella precedente notifica.

QUALI SONO LE SCADENZE?

I tempi per includere l’UFI in etichetta coincidono con la presentazione delle informazioni armonizzate che dipendono dall’uso finale del prodotto, cioè l’ultimo step prima che la miscela venga smaltita, inclusa in un articolo o trasformata chimicamente:

Per le miscele non ancora presenti sul mercato:

Dal 1° Gennaio 2021: per miscele per uso consumatore e/o professionale

Dal 1° Gennaio 2024: per miscele per uso industriale

Le miscele già notificate a livello nazionale secondo le norme vigenti nello Stato membro entro il 1° Gennaio 2021, invece potranno beneficiare di un periodo transitorio fino al 1° Gennaio 2025.