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REGOLAMENTO REACH

Il Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, denominato regolamento “REACH” (dall’acronimo “Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals”) e concernente la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche, prevede la registrazione di tutte le sostanze prodotte o importate nell’Unione Europea in quantità maggiori di una tonnellata per anno.

Il Reach si applica a tutte le sostanze in quanto tali o facenti parte di un preparato o di un articolo, fabbricate, importate o utilizzate nella Comunità Europea.

L’art. 5 è il pilastro portante di tutto il Regolamento, ovvero: NO DATA, NO MARKET.

Nessuna sostanza potrà essere fabbricata o immessa sul mercato europeo in quantità superiore a una tonnellata/anno a meno che non sia stata registrata.

La registrazione di una sostanza consiste nella presentazione, da parte dei fabbricanti o degli importatori, di alcune informazioni di base sulle sue caratteristiche; le informazioni da comunicare ai fini generali della registrazione sono proporzionali alla fascia di tonnellaggio e comprendono:

  • il fascicolo tecnico
  • la relazione sulla sicurezza chimica (per sostanze prodotte o importate sopra 10 ton/anno

Per facilitare la preparazione dei dossier è prevista la possibilità di costituire CONSORZI, cioè raggruppamenti di registranti, al fine di favorire lo scambio dei dati disponibili ed il commissionamento comune dei test per i dati mancanti, riducendo così i relativi costi individuali.

RAPPRESENTANTE ESCLUSIVO – Only Representative

Le imprese che hanno sede al di fuori dell’Unione Europea non sono autorizzate a presentare fascicoli di registrazione Reach per le sostanze chimiche all’ECHA, tuttavia in accordo all’articolo 8 possono nominare un Rappresentante Esclusivo stabilito in Europa che si assuma i compiti e le responsabilità che spettano agli importatori in modo da garantire la conformità con il Regolamento.

Il processo di valutazione qualitativa dei dossier di registrazione è effettuato da ECHA e si attua su due livelli:

  • Controllo di qualità e conformità alle prescrizioni dei vari titoli e allegati pertinenti (circa il 5-10% del totale dei fascicoli presentati);
  • Esame di ogni proposta di esperimento destinato alla produzione dei dati richiesti per le fasce di tonnellaggio più alte (tra 100 e 1000 ton/anno).

La valutazione delle sostanze invece viene effettuata dalle Autorità competenti degli Stati membri. ECHA infatti elabora periodicamente un piano di azione progressivo a livello comunitario con le sostanze da valutare sulla base di priorità in funzione della possibilità di un rischio per la salute umana o per l’ambiente e anche sulla base del tonnellaggio complessivo risultante dalla registrazione di più dichiaranti.

L’iter di autorizzazione inizia quando uno Stato membro o l’ECHA, su richiesta della Commissione, propone una sostanza da identificare come SVHC se sono riconosciute le seguenti proprietà pericolose:

  • sostanze che soddisfano i criteri di classificazione come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) di categoria 1A o 1B;
  • sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) o molto persistenti e molto bioaccumalbili (vPvB);
  • distruttori endocrini.

L’intenzione di proporre una sostanza come SVHC viene pubblicata nel registro delle intenzioni prima della presentazione della proposta, per informare in anticipo le parti interessate.

Dopo la pubblicazione della proposta le parti interessate possono presentare osservazioni o fornire ulteriori informazioni durante la consultazione di 45 giorni, ed è possibile presentare osservazioni in merito alle proprietà della sostanza, dei suoi usi e alle alternative.

  1. In mancanza di osservazioni che possano mettere in discussione l’identificazione, la sostanza viene inserita direttamente nell’elenco di sostanze candidate.
  2. Se invece pervengono osservazioni che forniscono nuove informazioni o mettono in discussione l’identificazione di una sostanza come SVHC, sia la proposta sia le osservazioni vengono  inviate al comitato degli Stati membri affinché sia raggiunto un accordo.

INCLUSIONE NELL’ELENCO DI SOSTANZE CANDIDATE

L’inclusione nell’elenco di sostanze candidate comporta obblighi immediati per i relativi fornitori, quali:

  • fornire una scheda di dati di sicurezza (SDS);
  • comunicare le istruzioni sulla sicurezza d’uso;
  • rispondere alle richieste dei consumatori entro 45 giorni;
  • informare ECHA se l’articolo che producono contiene una SVHC in una concentrazione superiore allo 0.1% in peso e se la quantità di tale sostanza è superiore a una tonnellata per produttore/importatore all’anno.

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Le autorizzazioni sono legate a chi le richiede e possono essere valide solo lungo una singola catena di approvvigionamento. Una sostanza inclusa nell’allegato XIV può essere utilizzata e/o commercializzata se:

  • l’utilizzatore immediatamente a valle ha richiesto l’autorizzazione per tale uso, o
  • l’utilizzatore a valle può utilizzare la sostanza se l’uso è stato autorizzato ad un attore situato a monte della catena di approvvigionamento.

La restrizione è una misura intesa a tutelare la salute umana e l’ambiente dai rischi posti dalle sostanze chimiche, di solito atta a limitare o proibire la produzione, l’immissione sul mercato o l’uso di una sostanza, e può prevedere condizioni specifiche quali misure tecniche e obblighi in materia di etichettatura.

Una restrizione può essere applicata a qualsiasi sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela o di un articolo, può anche essere una sostanza soggetta a obbligo di registrazione a norma del Reach.

Come per le autorizzazioni anche le restrizioni sono indipendenti dalla soglia della tonnellata annua; inoltre tutte le sostanze incluse in allegato XIV (autorizzazione) per le quali nessuna impresa ha richiesto un’autorizzazione specifica verranno trasposte in allegato XVII e depennate dal precedente con restrizione su tutti gli usi.



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