22 Dicembre 2022
Il Ministero dei Trasporti, in data odierna, ha rilasciato una Nota esplicativa in merito alla nomina del Consulente Sicurezza trasporti – secondo la sezione 1.8.3 dell’accordo ADR – da parte degli Speditori, obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).
La circolare esplicativa riporta che:
“Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative. Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.”
Sembra quindi che lo speditore possa avvalersi delle stesse esenzioni previste per gli altri soggetti già obbligati alla nomina del consulente.
Si ricorda comunque che, come riportato anche nella stessa nota informativa, anche per le aziende che operano in regime di esenzione, sono previsti molti adempimenti tra cui:
• Il rispetto delle prescrizioni di classificazione, di imballaggio e di etichettatura.
• La corretta compilazione del documento di trasporto ADR (con l’unica eccezione dell’esenzione secondo il capitolo 3.4).
• L’obbligo di formazione per tutto il personale coinvolto.
Continueremo a monitorare eventuali altre novità in merito.
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